Indennizzo danni da vaccino ex lege 210/92

Con la L. 210/92 il Legislatore italiano ha provveduto a rendere lecito l’obbligo vaccinale garantendo un indennizzo economico al soggetto che aveva manifestato reazioni avverse dalla somministrazione del vaccino. Ogni vaccino in commercio, anche se ha ricevuto valutazione positiva sulla sicurezza ed efficacia dall’EMA e dall’AIFA, presenta degli effetti indesiderati, alcuni dei quali a carattere cronico. Proprio per tutelare i cittadini da questi effetti indesiderati, lo Stato Italiano garantisce l’indennità sulla base della gravità della patologia acquisita dalla somministrazione del vaccino. Nel 2021 con specifica legge, lo Stato italiano ha stanziato 50 milioni di euro per l’anno 2022, da corrispondere a tutti coloro i quali abbiano acquisito patologie vaccino correlate e che, tali soggetti, nei successivi anni tenderanno a crescere vista la vaccinazione di massa avvenuta a causa della pandemia da Covid-19. Oltre a prevedere le patologie vaccino correlate, la legge prevede l’indennizzo anche a coloro i quali abbiano ricevuto trasfusioni di sangue infetto.

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