In materia di immigrazione, nello specifico nel diritto di asilo la Costituzione italiana prevede che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il diritto di asilo però non va confuso con lo status di rifugiato per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente conculcate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione. Le norme interne italiane, di concerto con la normativa della Unione Europea come la Convenzione di Dublino e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e di concerto con gli accordi internazionali di cui la Convenzione di Ginevra permettono di concedere, il diritto di asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato, a soggetti che risiedono al di fuori del territorio della Unione Europea di poter entrare e stabilirsi per tempi determinati e fino al perdurare delle condizioni legittimanti la richiesta, all’interno del territorio dell’Unione stessa. A seconda dei singoli casi legittimanti una delle due situazioni giuridiche richiamate, è evidente che l’attuale guerra in Ucraina quale nazione non rientrante nella Unione Europea in primis dà diritto ai cittadini Ucraini a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato e in secundis il diritto di asilo. Invero l’Italia ha ultimamente pubblicato un D.L. che riconosce, in via prioritaria, ai cittadini Ucraini lo status di protezione temporanea fino a fine 2022, con annesso riconoscimento all’accesso al Servizio Sanitario Nazionale italiano di tali immigrati. Altresì è stato riconosciuta temporaneamente l’autorizzazione a tutti i professionisti sanitari di cittadinanza Ucraina di poter esercitare la professione nel territorio dello Stato italiano.